AssoAmbiente

News

060/2017/PE

Nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017 è stato pubblicato il Decreto 29 dicembre 2016, n. 266 recante “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità' di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221”.

Il provvedimento si applica alle attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue (art. 183, comma 1, lettera qq-bis, del D.Lgs. 152/06 e smi), intraprese da un organismo collettivo - previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività al comune territorialmente competente, che ne da' comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani - al fine dell'utilizzo del compost prodotto.

Sono escluse le attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 208 e 214 del D.Lgs. 152/06 e smi e agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/06 e smi.

Tra le definizioni riportate nel provvedimento si segnala in particolare quella di “utenze conferenti: utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell’apparecchiatura e all’utilizzo del compost prodotto”.

Le apparecchiature idonee all'attività di compostaggio di comunità, possono produrre compost mediante decomposizione aerobica, in cui l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica), o indotto (compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura è classificata in funzione della capacità di trattamento in taglie piccola (T1, max 10 ton/anno trattate), media (T2, max 60 ton/anno trattate) e grande (T3, max 130 ton/anno trattate) secondo la tabella di cui all'allegato 5.

Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili identificati con i relativi codici del catalogo europeo dei rifiuti:

  • rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
  • rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
  • segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
  • scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
  • materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell’apparecchiatura (15 02 03);
  • imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
  • imballaggi in legno (15 01 03);
  • carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20% del totale dei rifiuti immessi nell’apparecchiatura.

Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i seguenti parametri:

a)    umidità tra 30 e il 50%;
b)    temperatura massima non superiore ai 2°C rispetto a quella ambientale;
c)    pH tra 6 e 8,5;
d)    frazioni estranee inferiori al 2% in peso;
e)    frazioni pericolose assenti.

Si rinvia al DM 266/2016, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.

Cordiali saluti.

» 27.02.2017
Documenti allegati

Recenti

14 Luglio 2025
Maggiorazioni sanzioni 231 – Valutazione sulla “rilevanza” del profitto conseguito
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 23329 si è pronunciata in materia 231 sul come intendere il profitto “di grande rilevanza” ai fini dell’aumento delle sanzioni per l’impresa che trae un profitto - anche indiretto - sul mercato dal reato commesso, a suo vantaggio o nel suo interesse.
Leggi di +
14 Luglio 2025
Fabbisogni standard Comuni – revisione parametri anche per servizio rifiuti
Il Governo, con una nuova nota metodologica approvata con Dpcm 22 aprile 2025, ha aggiornato la base dati che deve essere utilizzare per determinare, a metodologia invariata, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard (Fas) dei Comuni anche per il servizio di gestione rifiuti.
Leggi di +
11 Luglio 2025
Al vaglio UE Atti delegati per la semplificazione della Tassonomia
Il 4 luglio la Commissione europea ha adottato un Regolamento delegato C/2025/4568 final che fissa alcune misure di semplificazione del sistema UE della Tassonomia definito dal Regolamento (UE) 2020/852 e dai relativi Regolamenti delegati di attuazione.
Leggi di +
10 Luglio 2025
Progetto europeo Metabuilding – Avvio piattaforma
Al via il progetto Metabuilding, a cui partecipa dal 2023 anche Euric. Il progetto, con finanziamento dell’UE, mira a migliorare la circolarità nel settore delle costruzioni e demolizioni attraverso la collaborazione intersettoriale tra gli stakeholder dell'intera catena del valore.
Leggi di +
10 Luglio 2025
Chiarimenti CVC RAEE su campo applicazione decreto 49/2014 e raccomandazioni
Il Comitato di Vigilanza e Controllo (CVC) sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori ha fornito una serie di chiarimenti sull'applicazione del D.lgs. n. 49/2014 in materia di RAEE a sfere di cristallo illuminate, termostati e attrezzature da laboratorio. Inoltre il CVC ha pubblicato un’ultima delibera con cui approva la metodologia di calcolo delle quote di mercato dei produttori di AEE.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL